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Ordinanza — n. 26994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of substantive grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had previously waived all substantive grounds in a plea agreement. The applicant had formally renounced arguments regarding general mitigating circumstances and acquittal, limiting the second-instance judge's review to the agreed sentencing terms. Consequently, the Court held that no new grievances could be raised on merits since the legal effect of the waiver created res judicata on those specific points.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Once a defendant waives substantive grounds in a plea agreement, the subsequent cassation appeal is inadmissible for those waived issues as the waiver creates res judicata on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement waiver of grounds res judicata cassation appeal inadmissible appeal sentencing agreement procedural waiver motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'impugnazione proposta da Nicola Zangani deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 115 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente si è limitato a reiterare le doglianze sulla violazione dell'art. 115 cod. pen. e sulla desistenza volontaria, che, dopo essere state dedotte nell'atto di appello, hanno formato oggetto di formale e valida rinuncia e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 115 cod. pen
Rilevato che il ricorrente si è limitato a reiterare le doglianze sulla violazione dell'art. 115 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Furino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGANI NICOLA nato a BORGO VAL DI TARO il 25/12/1975 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'impugnazione proposta da Nicola Zangani deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di accordo delle parti per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai "motivi di merito", compresi quelli inerenti alle attenuanti generiche.

2. Ritenuto che non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato. D'altra parte, «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia»(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

3. Ritenuto che non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

4. Ritenuto che le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena.

5. Rilevato che il ricorrente si è limitato a reiterare le doglianze sulla violazione dell'art. 115 cod. pen. e sulla desistenza volontaria, che, dopo essere state dedotte nell'atto di appello, hanno formato oggetto di formale e valida rinuncia e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C