Cassation appeal dismissed de plano for non-justified grounds under art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged the appellate court's sentencing under articles 56 and 575 of the Penal Code, but the court noted that post-2017 reforms limit cassation reviews in plea agreements to specific procedural consents. Since the appellant's arguments did not fall within these narrow exceptions, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In cases of plea agreements in appeal, cassation appeals are admissible only for defects regarding the party's will, prosecutor's consent, or the judgment's content; appeals on other grounds are inadmissible de plano.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASHI QEMAL (CUI: 01W9K62) nato a DURAZZO( ALBANIA) il 08/11/1979 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alte parti) - udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Qemal Gashi, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Torino, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 56, 575 cod. pen. . Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiarnento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Osservato che i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente non rientrano fra i casi appena elencati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peli. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso