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Ordinanza — n. 26989/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to specifically critique the lower court's application of the principle of non-repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and lacked specific legal or factual arguments supporting the request. The appellant failed to address the lower court's correct application of the principle that rejecting a continuation request for all crimes precludes re-filing for only some of them. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically critique the lower court's reasoning, particularly when the lower court correctly applied the principle that a prior rejection of a continuation request for all crimes bars a subsequent request for only some of them.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds principle of non-repetition continuation request judicial execution procedural costs specific critique required porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 4 legge 110 del 1975
in relazione ai reati di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, giudicati con due sentenze (1.
art. 671 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022 dep. 2023, Valerio
Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo
284242 - 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv.
Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, De Martino
268562; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI LORIS CRISTIAN nato a MAZZARINO il 01/07/1991 avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Loris Cristian Leonardi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione, con il quale il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, giudicati con due sentenze (1. Corte appello Caltanissetta del 05/11/2018, irr. 21/01/2019, di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 56, 628 cod. pen, 2 e 4 legge 11Ci del 1975;

2. GUP Tribunale Caltanissetta del 13/05/2020, irr. 28/04/2022, di condanna per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 cod. pen, 4 legge 110 del 1975). Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha fatto giusta applicazione del principio di diritto secondo cui il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022 dep. 2023, Valerio, Rv. 284242 - 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv. 249913): la circostanza, incontestata, ed anzi ribadita dal medesimo ricorrente in sede di ricorso, che l'istanza di continuazione in executivis già avanzata in relazione a tutti i reati oggetto delle due sentenze sopra indicate, fosse stata esclusa dal G.E. con ordinanza emessa il 03/03/2023, precludeva la proposizione di analoga istanza anche se limitata ad un solo titolo di reato (art. 4 legge 110 del 1975) tra quelli giudicati con le due sentenze, e ritenuti, nelle due pronunce, avvinti da continuazione interna con le altre ipotesi di reato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C