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Ordinanza — n. 26988/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation violation conviction for habitual association with convicted persons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Sebastiano Destro Pastizzaro inadmissible regarding a probation violation conviction. The appellant argued against the finding of habitual association with convicted individuals and challenged the recidivism assessment. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly established habitual contact despite familial ties and properly evaluated the criminal history as indicative of social danger.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 8 comma 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: A violation of the prohibition to habitually associate with convicted persons requires multiple and stable contacts, rendering familial relationships irrelevant unless authorized by the supervisory authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation violation habitual association recidivism assessment supervisory special measure Cassazione appeal reati contro la famiglia recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «il reato di cui all'art. 75 del d.lgs.
Art. 8 comma 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio
8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv.
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv.
Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino
271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv.
Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, Lanza
Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
270419; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv.
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Ordinanza — n. 21672/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in appeal and lack of logical reasoning.
Ordinanza — n. 3295/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal for violation of special surveillance rules due to lack of stability in prohibited associations.
Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Sentenza — n. 16031/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raised only appealable defects of motivation, not legal violations.
Sentenza — n. 29970/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance obligations by associating with convicted persons.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESTRO PASTIZZARO SEBASTIANO nato a PATTI il 29/06/1986 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESS:NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Sebastiano Destro Pastizzaro a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità. 1- Il primo motivo, con cui si contesta l'elemento costitutivo della stabilità e dell'abitualità delle frequentazioni, non è consentito. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01;

Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 - 01), con l'avvertenza che «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., con riferimento alla violazione, da parte del sorvegliato speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è irrilevante il suo rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni» (Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Lanza, Rv. 280974 - 01). 1.2.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha spiegato -- in termini che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto non dist:onici rispetto alle indicazioni ermeneutiche sopra riportate — che la reiterazione degli incontri in un periodo di tempo complessivamente ristretto, la loro estensione ad un numero elevato di diversi soggetti gravati da pregiudizi anche di rilevante gravità, l'assenza di plausibili giustificazioni concorrono ad integrare il prescritto requisito di abitualità, non apparendo decisivo, in senso contrario, il legame di parentela con uno dei pregiudicati.

Il suocero non convivente, incontrati e risultando, piuttosto, confermata la tendenziale familiarità associativa del prevenuto.

2. Il secondo motivo, relativo alla recidiva, è manifestamente infondato. La Corte distrettuale, con motivazione sintetica ma esente da vizi logico- giuridici, non si è limitata a indicare i precedenti penali ma, in sintonia con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto dalla loro omogeneità, gravità, epoca recente di consumazione, ripetizione a breve distanza una peculiare pericolosità sociale correlata al rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ed in quest'ottica ha apprezzato la pregressa condotta criminosa come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto di tale considerata tale da influire, in concreto, quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"., (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016, Rv. 270419; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01);

3. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.