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Ordinanza — n. 26987/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26987/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSXY LOFTI nato il 08/09/1981 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Lofti Cosxy con sentenza resa dal medesimo Tribunale il 22/03/2018, irr. il 03/11/2020, avendo il condannato riportato, una condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26987/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 168 comma 1 n. 2 cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Lofti Cosxy con sentenza resa dal medesimo Tribunale il 22/03/2018, irr. il 03/11/2020, avendo il condannato riportato, una condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale reiterazione di reati penali pene condizionali revisione della sentenza penale remissione della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
il 03/11/2020, avendo il condannato riportato, una condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSXY LOFTI nato il 08/09/1981 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Lofti Cosxy con sentenza resa dal medesimo Tribunale il 22/03/2018, irr. il 03/11/2020, avendo il condannato riportato, una condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Rilevato che il ricorso proposto dal condannato avverso detto provvedimento è inammissibile perché manifestamente infondato: è infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce del chiaro tenore degli artt. 168 e 164 cod. perì., che, a fronte di pena sospesa, il sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, supera i limiti di legge, importa la revoca di diritto - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale già concessa, sul solo presupposto che (come nella specie) la nuova condanna sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza condizionalmente sospesa e prima della scadenza del termine di sospensione (tra le molte, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/201.7, dep. 2018, Szal, Rv. 274333-01).

Osservato che, contrariamente da questo sostenuto dal ricorrente, alla fattispecie descritta non si applicano i principi affermati da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01, che attengono alla diversa ipotesi di sospensione illegalmente accordata ab initio, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen.; è solo in questo caso che il potere di revoca del giudice dell'esecuzione è subordinato alla circostanza che la causa cstativa preesistente non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così