Ordinanza — n. 26985/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha ammesso Riccardo Sgaramella alla detenzione domiciliare, respingendo l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarando inammissibile l'istanza di ammissione ala semilibertà. Ricorre personalmente Riccardo Sgaramella chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA RICCARDO nato a ANDRIA il 03/10/1977 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI[dato avviso alle parti/ . udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha ammesso Riccardo Sgaramella alla detenzione domiciliare, respingendo l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarando inammissibile l'istanza di ammissione ala semilibertà.
2. Ricorre personalmente Riccardo Sgaramella chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di nammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che Si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis