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Ordinanza — n. 26982/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da Carmine Macrì avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha respinto la sua richiesta di permesso premio. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione Carmine Macrì, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione predisposta personalmente e depositata presso la direzione della Casa di reclusione di Volterra.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 26982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale diritto di ottenere una decisione ritiro della querela penale difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a contestare licenza censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto I vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: MACRI' CARMINE nato a SINOPOLI il 08/05/1966 avverso l'ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROrd-gto avviso alle partiR udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; *

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da Carmine Macrì avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha respinto la sua richiesta di permesso premio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione Carmine Macrì, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione predisposta personalmente e depositata presso la direzione della Casa di reclusione di Volterra.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto I vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 I