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Ordinanza — n. 26981/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on immigration crime prescription, ruling statute of limitations extends to 2025.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26981/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Radhouane Mathluothi inadmissible, finding the ground of prescription manifestly unfounded. The court determined the permanent nature of the immigration crime and specific recidiva extended the prescription period to October 2025. Consequently, the lower court's exclusion of the time bar was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 13 T.U. Imm.; Art. 157 comma 2 cod. pen.; Art. 161 comma 2 cod. pen.: The statute of limitations for permanent crimes with specific recidiva is calculated based on the date of consummation and extended by interruption acts, without violating the principle of ne bis in idem.

Parole chiave

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statute of limitations immigration crime specific recidiva prescription period ne bis in idem Corte di Cassazione T.U. Imm. riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 13 T.U. Imm.
La sentenza impugnata ha correttamente escluso l'avvenuto decorso del termine prescrizionale dell'unico reato per un è intervenuta condanna - quello di cui all'art. 13, comma 13, T.u.
Art. 157 comma 2 cod. pen.
280054 - 01) la data di consumazione va individuata nel 27 agosto 2014 e che la riconosciuta recidiva specifica, reiterata ed infra quinquennale, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod.
Art. 161 comma 2 cod. pen.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
I Il termine di prescrizione è pertanto di anni 11 mesi 1 giorni 10 : pena edittale massima 4 anni di reclusione, aumentata di anni 2 mesi 8 per la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod.
Protocollo n. 7 della CEDU, art. 4
pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35197 del 06/11/2020, Assi Mohamed Ali
Va premesso che, in ragione del carattere permanente del reato (Sez. 1, n. 35197 del 06/11/2020, Assi Mohamed Ali, Rv.
Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce'
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv.
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu
274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv.
Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATHLOUTHI RADHOUANE nato il 12/08/1990 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo posto da Radhouane Mathluothi a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente escluso l'avvenuto decorso del termine prescrizionale dell'unico reato per un è intervenuta condanna - quello di cui all'art. 13, comma 13, T.u. Imm. Va premesso che, in ragione del carattere permanente del reato (Sez. 1, n. 35197 del 06/11/2020, Assi Mohamed Ali, Rv. 280054 - 01) la data di consumazione va individuata nel 27 agosto 2014 e che la riconosciuta recidiva specifica, reiterata ed infra quinquennale, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01). I Il termine di prescrizione è pertanto di anni 11 mesi 1 giorni 10 : pena edittale massima 4 anni di reclusione, aumentata di anni 2 mesi 8 per la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. ed ulteriormente aumentata di 4 anni e 5 mesi per effetto dell'interruzione. Di conseguenza la data ultima di prescrizione è il 7 ottobre 2025.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R