Italian Court dismisses appeal against prison benefit denial due to lack of specific evidence excluding criminal ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fabio Puglisi's appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant alternative measures. Puglisi argued for leniency despite his non-cooperation, but the Tribunal correctly applied new legislative requirements demanding specific proof that his criminal links are severed. The court rejected his claims as insufficient to overcome the statutory presumption of danger for non-cooperating offenders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis Ord. pen.; Art. 58-ter Ord. pen.: The presumption of danger for non-cooperating offenders is now relative, requiring applicants to provide specific evidence excluding current criminal ties and demonstrating civil obligation fulfillment or impossibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI FABIO nato a REGGIO CALABRIA il 30/03/1979 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Fabio Puglisi a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità perché, in parte si risolve, nonostante la formale denuncia dei vizi di violazione di legge e di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito mentre nel resto è manifestamente infondato. I 1.1. Alla luce delle modifiche apportate alla disciplina prevista dall'art. 4-bis Ord. pen. dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia), poi convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, i benefici penitenziari e le misure alternative possono essere concessi ai detenuti per reati ostativi di "prima fascia" anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che:
i) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; li) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; iii) il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitone che in quelle della giustizia riparativa Una volta che si accerti la ricorrenza delle menzionate condizioni, il Tribunale è chiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell'acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine:
i) al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso; ii) al profilo criminale del detenuto; iii) alla sua posizione all'interno dell'associazione; iv) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, v) alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione;. rilevato che il Tribunale, ancora, deve richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51 comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il Tribunale del capoluogo del distretto ove à stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzione dell'Istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddil:uali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate.
In definitiva, che il principale portato della nuova disciplina si rinviene nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna 1.2. Il Tribunale di sorveglianza, in piena sintonia con le nuove disposizioni come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921 — 01;
Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01), ha, da un canto, dato conto del vissuto criminale del condannato, dell'attuale assenza di pendenze, delle circostanze da lui allegate al fine di dimostrare il venir meno dei collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza e il pericolo, per il caso di ammissione al beneficio richiesto, del loro ripristino; dall'altro ha spiegato, con argomenti ineccepibili, come, nel caso in esame, difettano i requisiti che condizionano il rilascio delle invocate misure alternativa. Al riguardo ha spiegato che non solo non sussistono gli estremi della collaborazione inesigibile di cui all'art. 58-ter Ord. pen e della minima partecipazione (pagg. 5 e 6), alla luce dell'accertamento della sentenza cognizione, ma che, in ogni caso, il condannato non aveva dato dimostrazione né dell'adempimento dlele obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna né dell'assoluta impossibilità di adempimento di tali obblighi e non aveva allegato elementi - specifici ed ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di appartenenza - che consentivano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto in cui era stato commesso il reato o il pericolo di ripristino di tali collegamenti .
Ha aggiunto che dalle relazioni in atti e dalle sentenze prodotte non può nemmeno desumersi una piena revisione critica 1.3. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di misure alternative, che - va ribadito - è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie 2.
Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in