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Ordinanza — n. 26978/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to appoint a defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26978/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a defense lawyer. The petitioner had requested alternative measures to detention, which were rejected by the Palermo surveillance court. The court ruled that under the new legislative framework, appeals must be signed by registered defense lawyers to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by defense lawyers registered in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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lack of standing personal appeal filing defense lawyer requirement Cassation procedure inadmissibility declaration istanza di revisione penale diritto di ottenere una decisione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
Law n. 103/2017
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIOLINO ANTONINO nato a CATANIA il 06/09/1982 avverso l'ordinanza del 29/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOprer-avvtstratte udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 29 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di misura alternativa alla detenzione avanzata da Antonino Sciolino, detenuto con fine pena calcolato al 27 gennaio 2029.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione Antonino Sciolino, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione manoscritta, predisposta personalmente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d