Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof for unitary criminal intent across distinct drug offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that three drug trafficking convictions committed in different years and locations should be treated as a single continuous crime to allow for sentence continuation. The court rejected this claim, finding the temporal gaps, geographic distances, and varying drug types proved a lack of unified criminal intent, instead characterizing the acts as a mere lifestyle choice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must reject an appeal for sentence continuation when the temporal and spatial distances between offenses, combined with differing execution methods, logically demonstrate the absence of a single criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMARI GENNARO nato a PALERMO il 19/05/1983 avverso l'ordinanza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e CONSIDERATO IN 'DIRITTO Rilevato che Gennaro Hajdari, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Savoia, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, in data 11 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi nel 2012, nel 2018 e nel 2019, giudicati con tre sentenze, ritenendoli commessi con modalità diverse, spacciando sostanze diverse, in località distanti tra loro e a notevole distanza di tempo, elementi che contrastano con l'ipotesi di una ideazione unitaria originaria, e fanno ritenere che le varie condotte siano frutto di una scelta di vita delinquenziale; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione tenuto conto della omogeneità dei reati, della identità delle modalità esecutive, del breve intervallo temporale tra le varie condotte, valorizzando in modo ecc:essivo la distanza spazio-temporale e la diversa natura delle sostanze cedute; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del primo reato, anche dei delitti ulteriori, in quanto commessi a distanza di sei anni tra il primo e il secondo, e di un ulteriore anno tra il secondo e il terzo, in territori diversi e in un caso anche distanti, e con modalità del tutto diverse, attenendo in due casi nella cessione di ingenti quantità di marijuana, e nel terzo caso di una serie di cessioni di eroina e cocaina; ritenuto insussistente il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la forte distanza temporale e la diversità delle modalità esecutive dei vari delitti, omogenei solo quanto al titolo di reato, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, essendo ravvisabile, piuttosto, una mera inclinazione a commettere un certo tipo di reati o una scelta di vita delinquenziale; rilevato altresì che il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, formulando motivi del tutto generici (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugn