Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to address specific sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Valenti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal was merely a repetition of grievances already resolved by the lower courts with sufficient reasoning. Consequently, the judges correctly anchored the denial of leniency to the defendant's prior criminal record and rejected generic complaints about sentencing severity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must be specific and address new grounds; generic repetitions of grievances already decided by lower courts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Salvatore Valenti, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 76 comma 3 del D.L.vo n. 159 del 2011; considerato che il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto meramente riproduttivo di doglianze avanzate in sede di gravame e logicamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da aporie logiche; osservato che in particolare i Giudici di merito hanno correttamente ancorando il diniego dell'invocata tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. al profilo delinquenziale dell'imputato, già sottoposto alla misura di prevenzione personale per la commissione di plurimi reati di furto, violazione legge stupefacenti, armi, ricettazione, condotte che avevano destato allarme sociale; considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dai Giudici di merito, in conformità alla previsione dell'art. 133 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec