Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding substitution of custodial sentence with public work.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to provide sufficient reasoning for denying a sentence substitution. The appellant argued the execution judge ignored relevant factors, but the court found the judge's decision adequately referenced Article 133 of the Penal Code and the specific criminal history. Consequently, the appeal was dismissed as it merely contradicted the existing motivation without presenting new elements to alter the outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis, 95 c.p.p.; Art. 53, 58 L. 689/1981; Art. 133 c.p.: An appeal challenging the reasoning of a judge's decision on sentence substitution is inadmissible if it merely contradicts the existing motivation without providing new elements capable of leading to a different result.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA ANTONINO nato a MESSINA il 10/08/1988 avverso l'ordinanza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Antonino Barbuscia, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva e pena pecuniaria con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato.. 1.1. Secondo il combinato disposto di cui al disposto di cui agli artt. 545-bis e 95 cod. proc. pen, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni, può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981; rilevato altresì che - verificate le "precondizioni" costituite dal limite edittale e dall'assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all'art. 4-bis) - il giudice decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; 1.2. nel caso in esame - a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell'esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., siccome richiamante la pluralità di precedenti penali anche specifici di quello la cui pena si chiede di sostituire, dunque incidenti sulla capacità a delinquere - il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione della motivazione de qua / senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell'esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza.
2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
'Now, t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso