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Ordinanza — n. 26970/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing and statutory application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Panzitta inadmissible due to a lack of specificity in his arguments. Panzitta challenged a second-instance conviction for arson, claiming the lower court failed to assess the act's innocuousness and incorrectly rejected a request for acquittal under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the appellant merely requested a different evaluation of facts already thoroughly analyzed by the appellate court, which exceeds the cassation judge's authority to substitute its own opinion.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.; The cassation appeal is inadmissible for lack of specificity when the applicant asks the court of appeal to re-evaluate facts already sufficiently examined by the lower court without alleging a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal arson conviction Article 131-bis defect in reasoning incendio colposo reato mancato danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Art. 131-bis c.p.
Art. 133 c.p.
art. 131-bis cod.pen
art. 424 cod.pen
art. 133 cod.pen
art. 616 cod.proc.pen
280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZITTA ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 04/06/1978 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; raL

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonio Panzitta, per mezzo del suo difensore avv. Sandro D'Agostino, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 07 luglio 2023 con cui la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 1, 424, comma 1, cod. pen., commesso il 28/01/2020; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la sentenza omesso di tenere coni:o, per valutare la effettiva sussistenza del reato contestato, della inoffensività del fatto, non essendosi mai sviluppato un incendio, della scarsissima potenzialità incendiaria della bottiglia, della mancanza di elementi che favorissero la combustione e della valenza meramente dimostrativa del gesto, e per avere respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. senza un'adeguata motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, diversamente da quanto affermato, ha valutato in modo sufficientemente approfondito la correttezza della qualificazione del fatto come violazione dell'art. 424 cod.pen., ritenendo che dall'appiccamento del fuoco siano sorti il pericolo di incendio, non sviluppatosi solo per il pronto intervento delle forze dell'ordine, e la messa in pericolo dell'incolumità pubblica, visti il luogo e l'orario dell'azione; ritenuto che sia privo di specificità anche il motivo relativo all'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., avendo la sentenza motivato in modo esplicito la sua inapplicabilità in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3„ n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno