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Ordinanza — n. 26969/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances under Art. 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly denied it due to the absence of positive evidence proving a collaborative conduct. The court ruled that denying such benefits is legally sound when no positive elements exist to justify them, citing established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; The failure to recognize generic mitigating circumstances is not a violation of reasoning when the absence of positive elements justifying the benefit is clearly established, as the application of such circumstances is not a right consequent to the lack of negative personality markers.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 62-bis Penal Code collaborative conduct positive elements inadmissible appeal reasoning defect Cassation Court circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Rilevato che l'unico motivo dedotto da Tonino Lanzillotta, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che l'unico motivo dedotto da Tonino Lanzillotta, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZILLOTTA TONINO nato a PAOLA il 14/10/1983 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; v

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Tonino Lanzillotta, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche l'assenza di elementi positivamente valutabili non risultando provato l'unico allegato dalla difesa ovvero la condotta collaborativa.

Trattasi di argomentazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile sul piano giuridico alla luce del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 - 01;

Sez. 3, n. 24128 del.18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01).

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 g