Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26968/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of substantive grounds in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had previously waived all substantive grounds in a plea agreement. The applicant challenged a second-instance judgment based on issues already settled by their own procedural choices regarding sentencing and generic mitigating circumstances. The court ruled that once an accused renounces appeal grounds, the second-instance judge's cognition is limited to non-waived issues, rendering the new arguments legally ineffective.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Upon a plea agreement where the accused renounces substantive appeal grounds, the subsequent cassation appeal is inadmissible for any censure relating to those waived matters, as the principle of res judicata applies to the parties' procedural choices.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal grounds plea agreement inappello inadmissible cassation appeal res judicata procedural choices sentencing agreement binding condono delle spese procedurali attenuazione della pena prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'impugnazione proposta da Natale Savarino deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Furino
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARINO NATALE nato a MODICA il 16/05/1992 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle.arti• udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; cb?

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'impugnazione proposta da Natale Savarino deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di accordo delle parti per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai "motivi di merito", compresi quelli inerenti alle attenuanti generiche.

2. Ritenuto che non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato. D'altra parte, «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di nutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia»(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

3. Ritenuto che non è nemmeno pOssibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

4. Ritenuto che le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi ocAtit • in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della perla.

5. Rilevato che il ricorrente, oltre a contestare, al di là dei limiti appena delineati, la logicità della motivazione, anche sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove testimoniali, censura la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della part civile. A proposito di quest'ultima statuizione, estranea al concordato e quindi astrattamente suscettibile di impugnazione autonoma, non indica, tuttavia, le specifiche le ragioni che avrebbero dovuto determinare la Corte distrettuale ad una diversa e più favorevole liquidazione, limitandosi a valorizzare, in termini generici ed attratti, l'accoglimento del motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. ed il mancato espletamento di attività difensionali.

6. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro'tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a