Italian Supreme Court dismisses appeal against revocation of probation due to genericity and lack of specific legal vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Tarantino's appeal inadmissible for genericity, rejecting his claim that the lower court relied on unproven police information regarding his mafia association. The court held that the Tribunal of Surveillance correctly balanced the UEPE report's admission of past responsibility against the police data on current criminal association to justify social danger. Consequently, the court ruled that the appeal merely requested a different factual evaluation rather than challenging a legally flawed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The court of appeal cannot substitute its own opinion for that of the lower court when the decision is not vitiated by manifest illogic or contradiction, and must reject appeals based on generic allegations of insufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIOVANNI nato a PALERMO il 04/01/1962 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giovanni Tarantino, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Turrisi, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 febbraio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello contro il diniego dell'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata, ritenendo insufficienti, stante la condanna per la violazione dell'art 416- bis cod.pen., lo svolgimento di un'attività lavorativa e la dichiarazione pro futuro della volontà di allontanarsi dalle precedenti condotte antigiuridiche; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l'ordinanza ha affermato la attuale persistenza della sua pericolosità sociale sulla base di elementi generici, quali le informazioni degli organi di polizia secondo cui egli è tuttora stabilmente inserito nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", non fondate su alcun elemento oggettivo, e non ha tenuto conto della relazione dell'UEPE, secondo cui egli oggi riconosce la propria responsabilità per la condotta antigiuridica tenuta in passai:o, e ha dichiarato "l'intenzione di prenderne in futuro le distanze"; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non indica alcuno specifico vizio del provvedimento impugnato, la cui motivazione, al contrario, riprende in maniera corretta anche il contenuto della relazione dell'UEPE e trae da questa, ed in particolare dall'aFfermazione di una volontà solo futura del ricorrente di allontanarsi dalle precedenti logiche criminali, la conferma del suo ancora attuale inserimento in un'associazione criminale, riferito dalle informative di polizia, e la conseguente persistenza della sua pericolosità sociale; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 Il Cons