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Ordinanza — n. 26966/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26966/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto l'unico motivo posto da Gianluca Pirroncello a sostegno dell'impugnazione è interamente versato in fatto ed è, comunque, manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha considerato sussistente l'elemento soggettivo necessario ad integrare le contestate violazioni della prescrizione, imposta all'imputato dal provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, di presentarsi nei giorni e negli orari prestabiliti sul rilievo che esse erano, comunque, addebitabili ad una scelta volontaria dell'imputato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata ha considerato sussistente l'elemento soggettivo necessario ad integrare le contestate violazioni della prescrizione, imposta all'imputato dal provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, di presentarsi nei giorni e negli orari prestabiliti sul rilievo che esse erano, comunque, addebitabili ad una scelta volontaria dell'imputato.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali gravi addebiti penali responsabilità per atto illecito responsabilità disciplinare azione intesa alla dichiarazione di responsabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONCELLO GIANLUCA nato a CATANZARO il 04/12/1987 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto l'unico motivo posto da Gianluca Pirroncello a sostegno dell'impugnazione è interamente versato in fatto ed è, comunque, manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha considerato sussistente l'elemento soggettivo necessario ad integrare le contestate violazioni della prescrizione, imposta all'imputato dal provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, di presentarsi nei giorni e negli orari prestabiliti sul rilievo che esse erano, comunque, addebitabili ad una scelta volontaria dell'imputato.

Pirroncello, infatti, nonostante le ripetute interruzioni a causa di plurimi provvedimenti di limitazione della libertà personale era stato sempre tempestivamente informato della riapplicazione della misura, tanto da osservare gli obblighi anche nei giorni immediatamente successivi, salvo ingiustificatamente disattenderli nel periodo indicato nel capo di imputazione. Il ricorrente continua ad opporre le medesime deduzioni in fatto articolate nell'atto di appello e ritenute analiticamente infondate dalla Corte distrettuale senza realmente confrontarsi con l'orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

nal// o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i