Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Orazio Francesco Di Mauro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment that granted generic mitigating circumstances and reduced his sentence for a negligent offense. The court rejected the arguments as either fully covered by prior assessments or too generic to warrant re-examination without specific critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and critical; generic complaints or arguments already fully evaluated by the lower court render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO ORAZIO FRANCESCO nato a CATANIA il 05/10/1977 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che Orazio Francesco Di Mauro, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha concesso le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011 in mesi 8 di reclusione; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen. essendo il Di Mauro incorso in un errore colposo, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica di tutte le argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione di pene sostitutive, è inammissibile perché con esso vengono formulati rilievi in termini del tutto generici, a fronte di una motivazione formulata dai Giudici di merito fondata, in modo non manifestamente illogico, sui precedenti penali dell'imputato - che ne evidenziano l'inaffidabilità -, e sulla impossibilità di formulare una prognosi futura favorevole; rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto ai coerenti ragionamenti svolti dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così