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Ordinanza — n. 26964/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26964/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26964/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRINITI GIROLAMO nato a CINQUEFRONDI il 02/12/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di REGG[0 CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; t. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado emessa nei confronti di Girolamo Criniti, dichiarando non doversi procedere in ordine ad un reato estinto per prescrizione, e rideterminando la pena inflitta in relazione alle restanti ipotesi delittuose (art. 648 cod. pen.; art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 1990; artt. 10 e 14 legge 497 del 1974; art. 23 comma 3 legge 110 del 1975).

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 1990, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26964/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, che, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, sono manifestamente infondati. Invero, per quanto concerne il quantum della pena inflitta deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi recidiva nell'infrazione reati penali gravi sostanze soggette a restrizione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 1990
pen.; art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 1990; artt.
art. 133 cod. pen
Invero, per quanto concerne il quantum della pena inflitta deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen...
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRINITI GIROLAMO nato a CINQUEFRONDI il 02/12/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di REGG[0 CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; t. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado emessa nei confronti di Girolamo Criniti, dichiarando non doversi procedere in ordine ad un reato estinto per prescrizione, e rideterminando la pena inflitta in relazione alle restanti ipotesi delittuose (art. 648 cod. pen.; art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 1990; artt. 10 e 14 legge 497 del 1974; art. 23 comma 3 legge 110 del 1975).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con rituale ministero difensivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, che, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, sono manifestamente infondati. Invero, per quanto concerne il quantum della pena inflitta deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui del:erminazione non sia frutto di mero arbitrio ma, al contrario, sia congruamente motivata anche se solo in relazione ad alcuni elementi di quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, e Sez. 3, n. 420 del 10/11/1982, Malvetta, Rv. 156961). Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'appello ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione - non censurabile in sede di legittimità in ragione dei principi sopra indicati - sulla scorta dei criteri indicati all'art. 133 cod. pen. (gravità del reato desunta dalla natura del bene oggetto della ricettazione contestata, ovvero un'arma clandestina).

Quanto alla dedotta contraddittorietà del provvedimento, per avere i Giudici di merito concesso le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, senza poi determinare la pena base nel minimo edittale, va ribadita la perdurante attualità del principio di diritto, risalente ma mai contrastato, già sancito da questa Corte, per cui il giudice di merito è assolutamente libero di determinare la pena fra il minimo ed il massimo edittale e l'uso di tale potere discrezionale e insindacabile in sede di legittimità qualora sia giustificato con motivazione adeguata immune da vizi logici o giuridici (Sez. 4, n. 1866 del 24/10/1970 dep. 1971, Ragusa, Rv. 116842 - 01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen...

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle