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Ordinanza — n. 26960/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed; probation denied due to recent serious crimes showing lack of social danger reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26960/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that her recent arrest for crimes committed while on home detention proved the lower court's assessment of reduced social danger was flawed. The Court rejected this, stating the probation judge is not bound by the trial judge's cautionary assessments and must independently evaluate the appellant's continued criminal inclination based on new serious offenses.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: The probation judge is not required to align with the trial judge's cautionary evaluations and may lawfully deny alternative measures if new serious crimes demonstrate a lack of social danger reduction and continued criminal propensity.

Parole chiave

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probation appeal inadmissibility social danger assessment home detention denial progressive treatment principle cautionary vs punitive judge traffico aggravato di stupefacenti riabilitazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
276213); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
469/2023 STEP dalla Procura generale di Roma per una pena definitiva di un anno, otto mesi e 21 giorni di reclusione per delitti di Cui all'art. 73 d.P.R.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
469/2023 STEP dalla Procura generale di Roma per una pena definitiva di un anno, otto mesi e 21 giorni di reclusione per delitti di Cui all'art. 73 d.P.R.
art. 616 cod.proc.pen
276213); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019
(Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv.
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Ordinanza — n. 3304/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated remorse and rehabilitation progress. The court rejects the claim that recent behavior proves readiness for alternative sentencing measures. The decision upholds the lower court's finding of insufficient reformation to prevent recidivism. The ruling emphasizes that probation requires a proven shift in personality and attitude toward the crime. The court notes that mere work or relocation does not substitute for genuine remorse. The judgment confirms the inadmissibility of the appeal based on procedural and substantive grounds. The outcome reinforces the strict criteria for granting probation in drug trafficking cases. The court maintains that the risk of reoffending remains too high for alternative measures. The decision highlights the constitutional goal of reeducation as a prerequisite for probation. The ruling concludes that the lower court's assessment was logically sound and unassailable.
Ordinanza — n. 9389/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal against parole denial due to lack of jurisdiction to re-evaluate facts.
Sentenza — n. 15604/2022 — snpen
Cassation Court dismisses appeal against surveillance court refusal of alternative measures due to persistent social danger.
Ordinanza — n. 10520/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed reasons and lack of specific grounds regarding recidivism risk.
Ordinanza — n. 22205/2026 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as mere repetition of appellate arguments regarding knife carrying.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUME MARZIA nato a ROMA il 03/01/1992 avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marzia De Lumé, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Altamura, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 febbraio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, o in subordine di detenzione domiciliare, in relazione al titolo esecutivo n. 469/2023 STEP dalla Procura generale di Roma per una pena definitiva di un anno, otto mesi e 21 giorni di reclusione per delitti di Cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo non concedibili tali misure per essere la istante sottoposta agli arresti domiciliari per gravissimi reati di traffico di droga e di armi commessi in epoca recente, fatti che dimostrano il suo inserimento in circuiti criminali di ampio raggio e l'attualità della sua pericolosità sociale; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale ritenuto dimostrativa di pericolosità sociale la condanna riportata per traffico di armi e droga, senza considerare che, in relazione a tale procedimento, ella ha ottenuto gli arresti domiciliari, dopo un lungo periodo di carcerazione, a dimostrazione dell'affievolimento delle esigenze cautelari, è stata condannata ad una pena già sostituita con la detenzione domiciliare, stante la collaborazione prestata, e non è pertanto provato il paventato inserimento in circuiti criminali di rilevante pericolosità, non essendo peraltro l'assenza di pericolosità sociale della istante un requisito per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; vista la memoria depositata dalla ricorrente, reiterativa dei motivi del ricorso; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo il Tribunale valutato in modo non illogico e non contraddittorio l'inidoneità delle misure alternative richieste per svolgere uno scopo rieducativo ed evitare la commissione di nuovi reati, escludendola per il fatto di avere la istante, nel periodo di libertà, commesso altri reati, in parte analoghi e in parte di maggiore gravità, per i quali è stata arrestata in flagranza, dimostrandosi così ancora fortemente incline al delitto e del tutto lontana da un percorso anche solo iniziale di reinserimento sociale; ritenuto altresì inammissibile il ricorso nella parte in cui sostiene la concedibilità delle misure alternative alla luce della condotta collaborativa che la 2 p/1,A ricorrente avrebbe tenuto nel procedimento ancora in corso, deducendo l'erroneità dell'ordinanza impugnata per non avere il Tribunale di sorveglianza preso atto delle valutazioni del giudice della cognizione, in quanto il giudice della sorveglianza non ha alcun onere di adeguarsi alle valutazioni di quel diverso giudice, relative all'istituto della cautela, che ha presupposti ben diversi da quelli della esecuzione della pena; ritenuto, peraltro, che debba essere ribadito il principio di progressione trattannentale, dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024