Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of admissibility and procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Virginia Zaharia inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of Article 133 of the Criminal Code and defects in the lower court's reasoning, but the court found these claims manifestly unfounded. The appellate court's sentencing discretion was upheld because the trial judge adequately considered relevant factors under Article 133, making the decision unreviewable on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and a criminal sentence based on the trial judge's discretionary assessment of Article 133 factors is not subject to review on appeal if the reasoning sufficiently emerges.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHARIA VIRGINIA nato il 28/01/1993 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputata; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle emende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso