Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds for generic arguments and lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic arguments failing to specifically critique the lower court's reasoning under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the conviction for fraud regarding the Citizen's Income benefit and the denial of general mitigating circumstances based on prior criminal record. The court rejected the appeal because the first two grounds were too vague and the third was unfounded given the defendant's negative criminal personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4; Art. 581 c.p.p.; The court requires specific argumentation against the lower court's reasoning for an appeal to be admissible, and prior criminal record constitutes a preponderant obstacle to granting general mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMELI DANIELE nato a AGRIGENTO il 04/06/1986 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato, in via preliminare, che il reato contestato è quello di cui all'ad 7, comma 1, di 4/219 conv. in legge 26/2019; l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina; questa Corte ha affermato che la deroga al principio di retroattività della "lex nnitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01).
Rilevato, poi, che con un primo motivo di ricorso si deduce "dubbi sulla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato", con un secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. e con un terzo motivo di ricorso si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che i primi due motivi sono inammissibili perchè prospettano deduzioni generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali; ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826;
Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle kmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ossa delle am