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Ordinanza — n. 26775/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing specific argumentative confrontation requirements under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were too generic and failed to specifically confront the arguments presented in the lower court's judgment. The appellant argued for a re-evaluation of evidentiary findings, but the court ruled that such requests are precluded in a legality review stage which requires a critical argumentation against the specific reasoning of the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for the frivolous nature of the submission.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 2 comma 2 cod. pen.; The appeal must contain specific arguments directly confronting the reasoning of the contested decision, as generic grounds or requests for re-evaluation of facts are inadmissible in a legality review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds requirement specific argumentative confrontation legality review stage preclusion of factual re-evaluation Art. 581 cod. proc. pen. frivolous criminal appeal allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
2 e 3) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;
Art. 2 comma 2 cod. pen.
197, ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina; questa Corte ha affermato che la deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod.
Art. 7 comma 1 d.l. 4/2019
in legge 26/2019; l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l.
Art. 8 d.l. 48/2023
art. 581 cod.proc.pen
2 e 3) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024
85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLEGATI DAVIDE nato a FAENZA il 14/03/1953 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato, in via preliminare, che il reato contestato è quello di cui all'art 7, comma 1, di 4/219 conv. in legge 26/2019; l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina; questa Corte ha affermato che la deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01).

Rilevato, poi, che con i motivi di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che i motivi sono inammissibili perchè prospettano deduzioni generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 2 e 3) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;

Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), nonché orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttoria, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ikmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammend