Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26773/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to defendant's negative criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26773/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal of generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly identified the defendant's negative criminal personality as a preponderant obstacle based on prior convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 bis cod. pen.; The court must assess the defendant's negative criminal personality as a preponderant obstacle when deciding on generic mitigating circumstances, and an appeal challenging such a denial based on insufficient prior record is manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances negative criminal personality prior criminal record inadmissible appeal Corte di Cassazione circostanza attenuante risarcimento alle vittime di reati scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
art. 62 bis cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2, n.3896 del 20/01/2016
in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
Sez.1, n.12787 del 05/12/1995
in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GIORGIO nato a TARANTO il 17/09/1989 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali.

Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellelmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso