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Ordinanza — n. 26772/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26772/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUL SCHANEL nato a MAGENTA il 25/03/1999 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle. parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato, in via preliminare, che il reato contestato è quello di cui all'ari 7, comma 1, di 4/219 conv. in legge 26/2019; l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina; questa Corte ha affermato che la deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01 ).

Regesto Legislator

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art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 26772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 4?mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale censure procedurali motivi di cassazione spese generali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod.proc.pen
5 e 6) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUL SCHANEL nato a MAGENTA il 25/03/1999 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle. parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato, in via preliminare, che il reato contestato è quello di cui all'ari 7, comma 1, di 4/219 conv. in legge 26/2019; l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha fatto salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina; questa Corte ha affermato che la deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01 ).

Rilevato, poi, che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; letta la memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente; Ritenuto che il motivo è inammissibile perchè prospetta deduzioni generiche, meramente contestative e che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 5 e 6) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;

Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 4?mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende