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Ordinanza — n. 26768/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against appellate plea bargain sentencing are inadmissible as they waive the right to challenge the agreed sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26768/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Di Leva and Langella inadmissible de plano. The appellants sought to challenge the agreed sentence following an appellate plea bargain procedure, arguing constitutional issues regarding sentencing equivalence. The court ruled that such appeals are barred because the parties' voluntary agreement on the sentence becomes final and cannot be unilaterally modified once judicially confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals challenging the agreed sentence in plea bargain proceedings are inadmissible as the parties' voluntary agreement, once judicially confirmed, cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

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plea bargain procedure appellate sentencing waiver of appeal finality of agreement inadmissible appeal procedural bar judicial confirmation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
e degli imputati Langella Alberto e Di Leva Alessandro, ex art. 599- bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Napoli in data 28/02/2023- rideterminava la pena inflitta come concordata.
Art. 610 c.p.p.
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599- bis cod.proc.pen
e degli imputati Langella Alberto e Di Leva Alessandro, ex art. 599- bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Napoli in data 28/02/2023- rideterminava la pena inflitta come concordata.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017
599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LEVA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 11/01/1992 LANGELLA ALBERTO nato a NOCERA INFERIORE il 29/09/1974 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIirdàtóàVV-igo alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 30/11/2023 la Corte d'Appello di Napoli in accoglimento della richiesta, del P.G. e degli imputati Langella Alberto e Di Leva Alessandro, ex art. 599- bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Napoli in data 28/02/2023- rideterminava la pena inflitta come concordata.

Rilevato che il motivo di ricorso di Langella Alberto, con il quale si solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 n. 4 cod.pen., è inammissibile perché irrilevante; come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599•-bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati - come avvenuto nella specie con riferimento al giudizio di equivalenza tra le circostanze - nè possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448;

Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istituto di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194). Rilevato che il motivo di ricorso di Di Leva Alessandro è inammissibile, in quanto il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01;

Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend