Ordinanza — n. 26765/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANNERINI RENZO nato a GROSSETO il 26/08/1956 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di violazione di sigilli contestato al capo 2) dell'imputazione. Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Oimmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26765/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Oimmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANNERINI RENZO nato a GROSSETO il 26/08/1956 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di violazione di sigilli contestato al capo 2) dell'imputazione. Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Oimmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21/