Ordinanza — n. 26764/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUINI IACOPO nato a PISA il 19/02/1976 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; rilevato che con un primo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 74/2000 e che con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla sanzione accessoria di cui all'art. 12-bis d.lgs 74/2000; letta la memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che i motivi proposti sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p 17 ove la Corte territoriale enuncia ed esamina i parametri di cui all'art. 133 cod.pen. valutati ai fini della congruità delle pene accessorie e precisa i concreti presupposti applicativi della disposta confisca), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle‘tmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 26764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12 d.lgs 74/2000 e che con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla sanzione accessoria di cui all'art. 12-bis d.lgs 74/2000; letta la memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che i motivi proposti sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p 17 ove la Corte territoriale enuncia ed esamina i parametri di cui all'art. 133 cod.pen. valutati ai fini della congruità delle pene accessorie e precisa i concreti presupposti applicativi della disposta confisca), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle‘tmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUINI IACOPO nato a PISA il 19/02/1976 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; rilevato che con un primo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 74/2000 e che con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla sanzione accessoria di cui all'art. 12-bis d.lgs 74/2000; letta la memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente; ritenuto che i motivi proposti sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p 17 ove la Corte territoriale enuncia ed esamina i parametri di cui all'art. 133 cod.pen. valutati ai fini della congruità delle pene accessorie e precisa i concreti presupposti applicativi della disposta confisca), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle‘tmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso