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Ordinanza — n. 26761/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specificity and mere repetition of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the alleged violation of law. The appellant's submissions were deemed merely repetitive of criticisms already adequately examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, lacking any new specific legal analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments Court of Cassation procedural costs fine fund subjective element esame grafologico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURARI DAVIDE ROBERTO nato a LIMBIATE il 10/04/1969 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp 6,7 e 8 sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000.), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza, nonché orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle/mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 2