Criminal appeal dismissed inadmissibly because it was filed personally instead of by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianfranco Sdogati inadmissible de plano. The procedural flaw arose because the petition was signed personally by the interested party rather than by a lawyer registered in the special register of the Court. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the interested party instead of by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SDOGATI GIANFRANCO nato a SAN GAVINO MONREALE il 07/01/1966 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIt dato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata., le memorie tempestivamente depositate dal ricorrente.
1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Gianfranco Sdogati, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.