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Ordinanza — n. 26756/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against mafia murder conviction due to unforeseeable timing of the killing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26756/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Catapano inadmissible, upholding the murder conviction. The lower court correctly noted that the victim's death was decreed by the clan leader after an unforeseeable event, breaking the causal link required for the association charge. Consequently, the appeal's arguments regarding alternative interpretations of evidence were deemed generic and unconvincing.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The causal link between an association offense and a specific homicide is broken when the killing occurs after an unforeseeable event, rendering the crime unpremeditated from the time of membership.

Parole chiave

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mafia association unforeseeable event causal link premeditation inadmissible appeal assassinio qualificato omicidio passionale indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO GENNARO nato a NAPOLI il 15/01/1980 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Gennaro Catapano a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra il reato associativo e quello di omicidio, con rilievo decisivo, la circostanza accertata in sede di cognizione che l'uccisione della vittima, Salvatore Ostetrico, era stata decretata dal capo clan, Francesco Mazzarella, con il coinvolgimento di Catapano nella fase esecutiva, a seguito di un accadimento sopravvenuto e non prevedibile.

L'omicidio, più precisamente, era stato organizzato per colpire Ostetrico, reo di avere poco tempo prima partecipato personalmente ad un omicidio ai danni di un esponente del clan di appartenenza di Catapano, il quale, di conseguenza, non aveva potuto programmare la sua partecipazione fin dall'adesione al sodalizio camorristico avvenuta anni prima.

2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Oggetto di doglianza è l'omessa considerazione delle dichiarazioni di un collaboratore, Francesco Giannino, che avrebbe collocato l'adesione di Catapano al clan Mazzarella "nel 2001 2003". Si tratta con tutta evidenza di una censura priva di decisività poiché anche a prestare credito al propalato di Giannino rimarrebbe comunque valida l'argomentazione su cui è imperniato l'apparato giustificativo della decisione ovvero l'estemporaneità della deliberazione omicidiaria e la conseguente impossibilità della sua preordinazione sin dal momento dell'adesione di Catapano al clan, in ipotesi risalente anche a due anni prima l'omicidio, considerato che Ostetrico è stato ucciso il 3 gennaio 2003.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. ?

P.Q.M.

ié Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i