Italian court dismisses appeal as unappealable interim ruling regarding suspended execution of prior order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it targeted an interim ruling that the law does not permit to be contested. The appellant sought to suspend the execution of a prior order denying home detention and probation, but the trial court's decision to reject this suspension request was not legally reviewable. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An interim ruling rejecting a request to suspend the execution of a prior order is not subject to appeal, rendering any attempt to challenge it inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONDA MARCO nato a GORIZIA il 03/08/1998 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
1. Esaminati il ricorso proposto da Marco Donda e l'ordinanza impugnata con cui il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto, all'esito di udienza in camera di consiglio, l'istanza ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, in data 14 novembre 2023, già oggetto di pendente ricorso per cassazione, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ed erano state respinte le domande di affidamento in prova ai servizi sociali e di semilibertà.
2. Rilevato, in via preliminare, che il ricorso è inammissibile perché investe provvedimento non ricorribile. Non è, infatti, previsto dalla legge alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento interinale col quale il Tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma 7, e 678 cod. proc. pen., rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza (Sez. 1 n. 54594 del 15/04/2016, De, Rv. 268549 - 01Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il massimo e il minimo previsti, in euro mille..
P.Q.M.
;Z Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,1,2f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20 gi