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Ordinanza — n. 26751/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26751/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che l'unico motivo dedotto da Alberto Fricano non supera il vaglio di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza E' pacifico che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (da ultimo Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic , Rv. 280682 - 01).

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 26751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (da ultimo Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic , Rv. 280682 - 01).

Parole chiave

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licenziamento per furto reiterazione di reati penali revoca della sospensione condizionale confisca dei proventi di reato altri reati differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo dedotto da Alberto Fricano non supera il vaglio di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza E' pacifico che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRICANO ALBERTO nato a TERMINI IMERESE il 18/12/1990 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Alberto Fricano non supera il vaglio di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza E' pacifico che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (da ultimo Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic , Rv. 280682 - 01).

E' incontestato che Fricano abbia commesso un delitto — il furto in data 1.9.2016 accertato dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 15.9.2021 - nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato di entrambe le sentenze di condanna che hanno concesso i benefici revocati con l'ordinanza impugnata. Si è, quindi, verificato il presupposto della revoca della sospensione condizionale che si concretizza - come d'altra parte è dato evincersi dalla lettera dell'art. 168, comma 1 lett. a), cod. pen. - allorquando, nel quinquennio di osservazione, sia commesso il delitto e non quando, dunque, passi in giudicato la sentenza che abbia accertato, in relazione a detto delitto, la responsabilità dell'imputato.

È in tale momento, invero, che il soggetto "tradisce" la favorevole prognosi del giudice posta alla base dell'accordato beneficio.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 2