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Ordinanza — n. 26749/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and factually unsupported regarding criminal continuance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to meet preliminary admissibility requirements. The appellant argued against the lower court's finding that crimes lacked the necessary continuity under Article 81 of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and unsupported by concrete evidence, noting the crimes were distinct rather than part of a continuous plan. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81, comma 2, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely requests an alternative reading of the evidence without providing specific, concrete elements to refute the lower court's logical assessment of criminal continuity.

Parole chiave

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criminal continuity appeal inadmissibility generic appeal Article 81 Penal Code procedural dismissal criminalità persistente momento del reato infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delk,ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delk,ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC VESELINKA nato a OLBIA il 15/12/1981 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Veselinka Dragutinovic nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra tutti i reati, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico, di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Per converso, gli specifici elementi fattuali desunti dalle sentenze irrevocabili appaiono sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell'ambito di un generico programma di attività delinquenziale consono ad un vero e proprio stile di vita. In questo senso depongono le diverse modalità esecutive dei reati contro il patrimonio analiticamente approfondite con puntuali richiami alle sentenze in esecuzione, il diverso e distante luogo di consumazione, la realizzazione in forma monosoggettiva o concorsuale delle violazioni.

2. Le censure del ricorrente si limitano a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Resta solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delk,ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- 2 - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in