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Ordinanza — n. 26748/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for admitting terrorism apology via social media sharing and IP attribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting both grounds as manifestly unfounded. The appellant argued against the conviction for terrorism-related apology based on social media sharing and the attribution of a Facebook profile to his son. The court upheld the lower court's finding that sharing jihadist links on platforms like Twitter and WhatsApp constitutes a concrete danger of increasing terrorist membership, supported by IP evidence linking the posts to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 414, commi 3 e 4, cod. pen.; Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.: Sharing jihadist links on social networks constitutes a concrete danger of increasing terrorist membership, and attribution based on IP addresses and photo comparison is sufficient to establish authorship without violating presumption rules.

Parole chiave

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terrorism apology social media sharing IP address attribution concrete danger manifestly unfounded appeal profilo della personalità accertamento dell'identità organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

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Art. 414, commi 3 e 4, cod. pen.
Il primo motivo è infondato in modo manifesto, tenuto conto della congrua motivazione data dai giudici del merito circa la configurabilità del contestato reato di cui all'art. 414, commi 3 e 4, cod.
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, lungi dal far ricorso a presunzioni non rispettose della regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51654 del 09/10/2018, Rahman Mohy Eldin Mostafa Omer, Rv. 274985
(Sez. 1, n. 51654 del 09/10/2018, Rahman Mohy Eldin Mostafa Omer, Rv. 274985 - 03).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANI ASTRIT nato il 13/04/1973 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Astrit Hasani non superano il vaglio di ammissibilità. 1.2. Il primo motivo è infondato in modo manifesto, tenuto conto della congrua motivazione data dai giudici del merito circa la configurabilità del contestato reato di cui all'art. 414, commi 3 e 4, cod. pen. E' sufficiente al riguardo ricordare che integra il reato di apologia riguardante delitti di terrorismo la condotta di chi condivide su "social network" (nella specie "Twitter" e "Whatsapp") "link" a materiale "jihadista" di propaganda, senza pubblicarli in via autonoma, in quanto, potenziando la diffusione di detto materiale, accresce il pericolo, non solo di emulazione di atti di violenza, ma anche di adesione, in forme aperte e fluide, all'associazione terroristica che li propugna. (Sez. 1, n. 51654 del 09/10/2018, Rahman Mohy Eldin Mostafa Omer, Rv. 274985 - 03).

Nella specie è risultato accertato che l'imputato aveva ripetutamente inserito nella piattaforma Facebook più video dall'incontestato contenuto terroristico perché funzionali all'esaltazione dello Stato islamico, Isis, e alla guerra santa allo scopo di condividerli con gli altri utenti e, quindi, svolgere intensa opera di proselitismo. Tale condotta, a prescindere dall'esternazione da parte del divulgatore di commenti adesivi è di per sé idonea a suscitare consensi quindi a provocare il pericolo concreto di incrementare il numero degli adepti all'associazione. 1.2.

Il secondo motivo è versato in fatto ed è anch'esso manifestamente infondato. La sentenza impugnata, lungi dal far ricorso a presunzioni non rispettose della regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ha identificato in Astrit Hasani l'utilizzatore del profilo Facebook in cui era diffuso il materiale apologetico considerando attendibile l'attività di polizia giudiziaria, che risulta fondata non solo sulla comparazione tra le foto postate e quelle con l'effigie di Hasani ma soprattutto sull'individuazione del numero IP utilizzato postare uno dei video e sulla sicura attribuzione di tale numero all'utenza mobile, intestata al figlio all'odierno imputato ma di fatto in uso a quest'ultimo.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i