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Ordinanza — n. 26747/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging discretionary sentencing calculations under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26747/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ciro Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing calculations regarding a satellite crime, arguing for different discretionary assessments. The court rejected these claims as generic and improper attempts to second-guess the trial judge's lawful exercise of sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: Appeals challenging the quantitative exercise of sentencing discretion by the trial judge are inadmissible if they lack concrete elements and merely solicit non-allowed re-evaluations of the judge's discretionary power.

Parole chiave

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sentencing discretion satellite crime inadmissible appeal discretionary power Italian criminal procedure proportionality principle generic appeal sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
282269 - 01), ha calcolato l'aumento di pena per il reato satellite unificato ex art. 81, secondo comma, cod.
Art. 133 c.p.
e dando conto della scelta, non solo richiamando i criteri adottati dal giudice della cognizione per i reati già unificati dalla cosiddetta continuazione interna, ma anche facendo corretta applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod.
art. 671 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
e dando conto della scelta, non solo richiamando i criteri adottati dal giudice della cognizione per i reati già unificati dalla cosiddetta continuazione interna, ma anche facendo corretta applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a BARI il 14/01/1977 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione da Ciro Esposito non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali o di violazione di legge, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti sull'esercizio del potere discrezionale di quantificazione della pena riservato al giudice di merito, anche in sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nella sua massima espressione (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), ha calcolato l'aumento di pena per il reato satellite unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. rispettando il rapporto di proporzione tra le pene ed i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e dando conto della scelta, non solo richiamando i criteri adottati dal giudice della cognizione per i reati già unificati dalla cosiddetta continuazione interna, ma anche facendo corretta applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione delle pene relative agli ulteriori reati.

Con riferimento al reato più grave tra quelli giudicati dalla sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 8 aprile 2021, ha, in particolare, valorizzato sia la rilevante offensività della condotta, relativa ad ingenti quantitativi di stupefacente, sia dell'elevata capacità a delinquere del condannato desunta dai numerosi precedenti penali. 1.2 Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato 2.

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma