Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26741/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26741/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26741/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità perché censura un difetto di motivazione in tema di omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, che, in realtà, discende dall'evidente devoluzione al giudice di appello, del diverso punto della decisione relativo al mancato riconoscimento della tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. La censura concerne, dunque, una questione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, tale censura non è ammissibile posto che gli artt.6015, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., escludono dal perimetro della cognizione di questa Corte i motivi che non siano stati, pur potendolo essere, previamente sottoposti al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad essi (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 26741/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi infrazione privilegiata traffico aggravato di stupefacenti maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975, che, in realtà, discende dall'evidente devoluzione al giudice di appello, del diverso punto della decisione relativo al mancato riconoscimento della tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCINO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/11/1970 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Rosario Porcino e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto non supera il vaglio di ammissibilità perché censura un difetto di motivazione in tema di omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, che, in realtà, discende dall'evidente devoluzione al giudice di appello, del diverso punto della decisione relativo al mancato riconoscimento della tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. La censura concerne, dunque, una questione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, tale censura non è ammissibile posto che gli artt.6015, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., escludono dal perimetro della cognizione di questa Corte i motivi che non siano stati, pur potendolo essere, previamente sottoposti al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad essi (Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631;

Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20 giu