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Ordinanza — n. 26739/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court facts without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26739/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the three grounds raised by the appellant merely reiterated arguments already presented in the appellate act. The appellant contested the factual finding that he violated the special surveillance residence restriction by being in Pescara at 16:00, despite the lower court's clear deduction from undisputed evidence. The court rejected these claims as extraneous to the legitimacy review, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely repeat the censure of facts already ascertained by the court of appeal without raising new legal issues are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of facts special surveillance residence restriction procedural costs Cassation review lack of new grounds durata del soggiorno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELISARIO GABRIELE nato a PENNE il 13/02/1962 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che i tre motivi dedotti da Gabriele Belisario a sostegno dell'impugnazione, scrutinabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di ammissibilità perché contestano, reiterando pedissequamente le censure già dedotte nell'atto di appello, l'accertamento di fatto cui sono concordemente pervenuti i giudici del merito in ordine alla violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di PS. Alla Corte di appello che, con argomenti nient'affatto illogici o contraddittori, ha desunto la violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune in cui era fissato l'obbligo di soggiorno (Penne), salva l'autorizzazione a recarsi presso il Ser.d., ubicato a Pescara, dalle 8.00 alle 13.00, dal dato pacifico che Belisario alle ore 16.00 si trovava ingiustificatamente in quest'ultimo comune, il ricorrente continua ad opporre, con l'indicazione invero non chiara di travisamenti delle evidenze probatorie, l'impossibilità di ritornare più sollecitamente a Penne, anche tenuto conto della durata del trattamento presso il Ser.d.

In tal modo, il ricorrente finisce, però, per sollecitare a questa Corte apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità.

3. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma»g