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Ordinanza — n. 26737/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26737/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che le censure articolate da Veronica Ciancola nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. E' pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile, ai fini della valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risocializzazione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26737/2024 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del i)-1-.rc---orrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all 'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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revoca della rendita d'invalidità dipendenza dall'assistenza sociale trascuranza degli obblighi di mantenimento continuazione delle prestazioni d'invalidità nozione di stato di invalidità assistenza ulteriore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del i)-1-.rc---orrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all 'irritualità dell'impugnazione (C.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCOLA VERONICA nato a ROMA il 11/02/1983 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Veronica Ciancola nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. E' pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile, ai fini della valutazione sia dell'adeguatezza del beneficio alla risocializzazione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi.

Non può, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 301:10/2019, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). 1.2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli illustrati principi. Nell'ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla concessione dei benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto la condannata non meritevole del trattamento alternativo per la concreta inidoneità del beneficio ad impedire la commissione di nuovi fatti illeciti, ragionevolrnente apprezzando come sintomatica proprio la condotta attuale della Ciancola, la quale aveva continuato a delinquere fino al settembre del 2023 nonostante la sopravvenuta irrevocabilità di ulteriori condanne.

A fronte di tale prognosi sulla pericolosità sociale decisamente negativa, ha considerato irrilevante, oltre che non adeguata, l'attività risocializzante allegata, osservando che, a prescindere dagli invocati approfondimenti istruttori, la prestazione di attività assistenziale nei confronti della madre invalida non era positivamente valutabile perché avrebbe comportato il trasferimento della condannata nell'abitazione! dell'assistita ubicata in una località nota per lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti ossia la medesima attività delittuosa cui la Ciancola è stata dedita in passato. 1.3.

A tali argomentazioni, logiche e coerenti oltre che fondate su atti specificamente indicati, il ricorrente ne oppone altre, prospettate come più plausibili attraverso una rilettura delle emergenze probatorie, operazione quest'ultima pacificamente non consentita in sede di legittimità.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del i)-1-.rc---orrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all 'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de