Ordinanza — n. 26736/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC EMINA nato a SARAJEVO( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 19/12/1978 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAldt TJE IrW udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso nell'interesse di Eminia Hrustic è stato presentato dal difensore di fiducia, avv. Antonino Castorina, il quale, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26736/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAldt TJE IrW udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso nell'interesse di Eminia Hrustic è stato presentato dal difensore di fiducia, avv. Antonino Castorina, il quale, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC EMINA nato a SARAJEVO( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 19/12/1978 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAldt TJE IrW udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso nell'interesse di Eminia Hrustic è stato presentato dal difensore di fiducia, avv. Antonino Castorina, il quale, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.