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Ordinanza — n. 26736/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26736/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26736/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC EMINA nato a SARAJEVO( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 19/12/1978 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAldt TJE IrW udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso nell'interesse di Eminia Hrustic è stato presentato dal difensore di fiducia, avv. Antonino Castorina, il quale, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26736/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAldt TJE IrW udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso nell'interesse di Eminia Hrustic è stato presentato dal difensore di fiducia, avv. Antonino Castorina, il quale, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico autorizzazione ad agire difetto di legittimazione dell'associazione mancanza di credibilità carenza di legittimazione legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC EMINA nato a SARAJEVO( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 19/12/1978 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAldt TJE IrW udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso nell'interesse di Eminia Hrustic è stato presentato dal difensore di fiducia, avv. Antonino Castorina, il quale, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.