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Ordinanza — n. 26728/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for copyright infringement due to lack of defense confrontation on storage details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26728/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a second-instance acquittal for copyright infringement. The defense failed to address the appellate court's specific findings regarding the illicit duplication of works, evidenced by the transparent bag containing the album cover. Consequently, the court upheld the lower court's decision, citing the defendant's failure to contest these material facts as the sole ground for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defense fails to confront the appellate court's specific factual findings regarding the mode of detention of infringing copies, which are uncontested and integral to the crime's constitution.

Parole chiave

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copyright infringement inadmissible appeal lack of defense illicit duplication mode of detention second instance acquittal Cassation procedure diffusione limitata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 22/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'imputato perché non punibile air sensi dell'art. 131- bis cod.
Art. 171-ter I. n. 633 del 1941
Art. 648, secondo comma, cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
- ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 22/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'imputato perché non punibile air sensi dell'art. 131- bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIDA SALAH nato il 17/04/1978 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che RIDA Salah - imputato dei reati di cui agli a rtt. 171-ter I. n. 633 del 1941 e 648, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ric:orso per cassazione avverso la sentenza del 22/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'assoluzione dell'imputato perché non punibile air sensi dell'art. 131- bis cod. pen., censurando la mancanza di motivazione sulla presenza, nei supporti sequestrati, di opere protette dal diritto di autore; ritenuto che la difesa non si sia confrontata con quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto integrata la fattispecie di reato avuto riguardo, tra l'altro, alle modalità di detenzione dei supporti (cfr. pag. 4): locuzione da riferire non solo a quanto subito dopo precisato in ordine alla collocazione dei cd all'interno di una carrozzina con cui l'imputato si trovava sulla pubblica via, ma anche a quanto premesso dalla stessa Corte d'Appello (pag.

3) in ordine al fatto che i supporti "erano custoditi in una bustina trasparente, che presentava la fotocopia della copertina dell'album originale"; ritenuto che tale ultimo riferimento, non contestato in alcun modo dalla difesa, sia indicativo di una detenzione di supporti illecitamente duplicati di opere protette, ciò che consente di ritenere immune da censure la sentenza impugnata; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in a, il 19 aprile 2024 Il Consigli estensore Il Pr