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Ordinanza — n. 26724/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to defense attorney lacking special bar registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26724/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense attorney was not registered in the special bar required for higher courts. Although the lower court's appeal was converted into a cassation request, established jurisprudence mandates strict adherence to the special bar requirement without exceptions for converted appeals. Consequently, the Court rejected the arguments regarding insufficient evidence and the application of Article 131-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The special bar registration requirement for defense attorneys applies strictly to cassation appeals converted from lower appeals, with no derogation permitted to avoid sanctions for improper qualification of the legal remedy.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar registration defense attorney qualification appellate conversion rules legal aid requirements reati penali divieto di trattamenti inumani indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 727 cod. pen
Emiliano Caponi del Foro di Velletri, Igino Vennitti interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 28/04/2023, che aveva condannato lo stesso alla pena di C 3.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'articolo 727 cod. pen., appello convertito in ricorso.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen..
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENNITTI IGINO nato a FRASCATI il 22/07/1983 avverso la sentenza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di ROMAf.:1ato---"à7V-i-géi---a-Tfé parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto sottoscritto dall'Avv. Emiliano Caponi del Foro di Velletri, Igino Vennitti interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 28/04/2023, che aveva condannato lo stesso alla pena di C 3.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'articolo 727 cod. pen., appello convertito in ricorso.

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamentava insufficienza di prova in ordine al reato contestato.

3. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 a