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Ordinanza — n. 26723/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to merit-based arguments and lack of document support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26723/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Fabio Alescio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for violating traffic regulations, but his arguments were deemed purely merit-based rather than suitable for a review of legality. Furthermore, the court rejected the claim of double jeopardy because it was raised in generic terms without supporting documentation.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 17, 28, 55 d.l.vo n. 81 del 2008: Appeals containing only merit-based censure without sufficient documentary support to satisfy the principle of self-sufficiency are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit-based censure double jeopardy claim self-sufficiency principle traffic violation penalty allegazioni insufficientemente motivate allegazioni d'asilo contraddittorie ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Rilevato che l'atto di appello proposto da ALESCIO Fabio, avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cassino in data 14/09/2023, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 17, 28, 55 d.l.vo n. 81 del 2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESCIO FABIO nato a ROMA il 29/09/1963 avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'atto di appello proposto da ALESCIO Fabio, avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cassino in data 14/09/2023, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all'imputato la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui agli artt. 17, 28, 55 d.l.vo n. 81 del 2008; rilevato che l'impugnazione contiene censure prettamente di merito, volte a prospettare l'insussistenza della penale responsabilità dell'ALESCIO alla luce delle risultanze dibattimentali; rilevato altresì che la questione del bis in idem è prospettata in termini del tutto generici e senza alcuna allegazione documentale idonea a rispettare il principio dì autosufficienza del ricorso; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consig estensore Il Presid