Cassation appeal dismissed for late filing as statutory appeal period expired before submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline. The appellant, convicted of fraudulent declaration, submitted the petition via registered mail on November 21, 2023, after the 45-day period following the second-instance judgment had already expired on October 26, 2023. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed fines and costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, regardless of the method of service or potential delays attributable to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTE ANGELO nato a MILANO il 11/08/1950 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNArrac —to avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MINUTE Angelo - imputato del reato di dichiarazione fraudolenta - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/06/2023, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, deducendo vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia stato proposto tardivamente, in quanto: il termine di 90 giorni indicati dalla Corte territoriale per il deposito è decorso in data 11/09/2023; la sentenza d'appello è stata depositata il 26/06/2023 (e quindi entro il predetto termine); l'ulteriore termine di 45 giorni per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., è interamente decorso in data 26/10/2023: laddove l'odierno ricorso è stato presentato a mezzo pec in data 21/11/2023; ritenuto che la tardività del ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 apr