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Ordinanza — n. 26715/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26715/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26715/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIANNI MARCO nato a MILAZZO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOpatirbWigi:inUlTartn udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; t Rilevato che l'atto di appello proposto da GIORGIANNI Marco, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 14/07/2022, è stata trasmessa a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Messina, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. ad un'ipotesi contravvenzionale punita con pena alternativa (artt. 54, 1161 cod. nav.), con conseguente inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato che l'impugnazione trasmessa è stata proposta da un difensore che, all'epoca, non era ancora iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. la documentazione in atti, da cui emerge che l'avv.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 26715/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. ad un'ipotesi contravvenzionale punita con pena alternativa (artt. 54, 1161 cod. nav.), con conseguente inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato che l'impugnazione trasmessa è stata proposta da un difensore che, all'epoca, non era ancora iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. la documentazione in atti, da cui emerge che l'avv.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto formale di procedura carenza dei requisiti materiali tempestività dell'istanza di ricusazione difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., essendo stato applicato l'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIANNI MARCO nato a MILAZZO il 05/10/1967 avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOpatirbWigi:inUlTartn udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'atto di appello proposto da GIORGIANNI Marco, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 14/07/2022, è stata trasmessa a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Messina, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. ad un'ipotesi contravvenzionale punita con pena alternativa (artt. 54, 1161 cod. nav.), con conseguente inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato che l'impugnazione trasmessa è stata proposta da un difensore che, all'epoca, non era ancora iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. la documentazione in atti, da cui emerge che l'avv.

Antonino Amata risulta iscritto al predetto albo speciale dal 05/05/2023, data successiva alla trasmissione degli atti da parte della Corte messinese); ritenuto che il difetto di legittimazione del difensore imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consig e estensore Il Presid