Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26712/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to tardiness and lack of specific sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Nicola Zara inadmissible on two grounds: tardiness and insufficient motivation regarding the sentence. The appellant argued for a new evaluation of the penalty under Article 133 of the Penal Code, but the court held that sentencing discretion is broad and only requires general expressions of congruity unless the penalty vastly exceeds the statutory range. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 606, 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review the congruity of a sentence unless it is arbitrary or illogical, and appeals based on tardiness are uniformly inadmissible regardless of the specific cause of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardiness of appeal sentencing discretion penal code motivation inadmissibility declaration court costs award infrazioni contro i beni culturali diritto alla cultura violazione del diritto d'autore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod.
Art. 591 cod. proc. pen.
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018
Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014
(Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARA NICOLA nato a CASAL DI PRINCIPE il 30/08/1958 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;•

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/05/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 16/09/2020 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva condannato Nicola Zara in relazione al reato di cui all'articolo 176 d. Igs. 42/2004, in esso ritenendo assorbito il concorrente reato di cui all'articolo 648, alla pena di mesi 5 gg. 10 di reclusione ed euro 267,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza della motivazione, operata per relationem senza tenere conto delle specifiche censure proposte con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 133 in rifeirmento alla dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la statuizione di colpevolezza viene confermata non solo mediante il richiamo alla motivazione della prima sentenza, ma anche mediante riferimento espresso al verbale di perquisizione e sequestro ed alla relazione peritale, che non presenta lacune o aporie. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ritiene che, in ragione del valore del bene, non è possibile concedere le circostanze attenuanti generiche, né formulare una prognosi positiva di astensione dalla commissione di futuri delitti.

La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), ritenendo congrua la quantificazione della pena operata dal primo giudice. • Tale motivazione si pone in linea con l'orientamento della Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).

2. Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de