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Ordinanza — n. 26711/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fine for maritime offense as it contains only merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Raul Vaccaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vaccaro challenged a first-instance conviction for a maritime offense, arguing good faith and requesting a reduced sanction. The court rejected these arguments because they addressed substantive merits rather than legal errors, which are required for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Appeals containing only merit-based arguments are inadmissible to the Supreme Court as they do not raise questions of law suitable for a judgment of legitimacy.

Parole chiave

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maritime offense good faith defense merit-based appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure sanction reduction Supreme Court jurisdiction istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Rilevato che l'atto di appello proposto da VACCARO Raul, avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara in data 06/06/2023, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO RAUL nato a CHIETI il 14/08/1985 avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'atto di appello proposto da VACCARO Raul, avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara in data 06/06/2023, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all'imputato la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 1161 cod. nav.; rilevato che l'impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, volte a prospettare nuovamente la buona fede del VACCARO (questione esaminata e disattesa dal Tribunale) e a sollecitare una riduzione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigli estensore Il Presidente