Cassation court dismisses appeal on environmental offense as it contains only merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Marco Lupi's appeal inadmissible because it contained only merit-based arguments regarding the use of wastewater. The lower court had convicted Lupi of an environmental offense under specific legislative provisions, imposing only a fine. The court ruled that such substantive challenges cannot be raised in a cassation proceeding which strictly reviews legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152/2006: Appeals containing exclusively merit-based arguments are inadmissible in cassation proceedings as they do not address legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPI MARCO nato a NERETO il 06/10/1971 avverso la sentenza del 09/03/2022 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'atto di appello proposto da LUPI Marco, avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo in data 09/03/2022, è stato trasmesso a questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata all'imputato la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006; rilevato che l'impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, volte a prospettare un utilizzo delle acque reflue diverso rispetto a quello accertato con le prove dichiarative e documentali ammesse dal Tribunale; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigl estensore Il Presidente