Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deposit request and lack of factual basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared Giuseppe Tortorelli's request for remittal inadmissible because he failed to physically deposit the petition at the court registry, merely sending it via PEC. Although the request lacked factual and logical grounds regarding the alleged hostility, the primary reason for rejection was the procedural non-compliance with Article 46 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and Tortorelli was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The request for remittal to the Court of Cassation is inadmissible if the petitioner fails to deposit the petition at the court registry, and the Court must order the payment of costs and fines for such inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: TORTORELLI GIUSEPPE nato a MATERA il 19/05/1965 trasmessa con ordinanza del TRIBUNALE di MATERA del 16/01/2024 Vlito-Wviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto manoscritto, trasmesso in data 16/01/2024 dall'ufficio matricola della Casa circondariale di Lecce, Tortorelli Giuseppe formulava istanza di rimessione per grave inimicizia di una serie di processi pendenti presso il Tribunale di Matera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'istanza è inammissibile. Pur ritenendosi che, in tema di rimessione del processo, l'imputato può proporre personalmente la relativa richiesta alla Corte di cassazione, trattandosi di una competenza non demandata a quest'ultima per effetto di un "ricorso" e perciò sottratta all'ambito applicativo della modifica apportata agli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, Licciardi, Rv. 277522 - 01), l'articolo 46 prescrive tuttavia, a pena di inammissibilità, una serie di adempimenti a carico dell'istante, tra i quali il "deposito" (e non la mera comunicazione a mezzo PEC) dell'istanza presso la cancelleria del giudice, cui l'istante non ha ottemperato. A ciò il Collegio doverosamente aggiunge che l'istanza appare priva di qualsiasi fondamento non soltanto fattuale, ma persino logico, risultando del tutto incomprensibili le ragioni per le quali sussisterebbe un legittimo sospetto a carico della D.ssa Bia Rosa.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 a